Ecco un esempio delle modifiche alla Costituzione.
Art. 70 ( formazione delle leggi), come era prima della legge Renzi Boschi:
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Ecco come si è trasformato dopo la riforma:
L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: “La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera
dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente allalegge dello Stato o allalegge della Repubblica, dicui agli articoli 117,commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto,122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e133, secondo comma.
Se un disegno di legge non èapprovato dalle due Camere nel medesimo testo iPresidenti delle due Camere possono convocare,d’intesa tra di loro, unacommissione, composta datrenta deputati e da trenta senatori, secondo ilcriterio di proporzionalità rispetto alla composizionedelle due Camere, incaricata di proporre un testounificato da sottoporre alvoto finale delle dueAssemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono itermini per l’elaborazione del testo e per le votazionidelle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche aun disegno di legge, sottoposto all’esame del Senatofederale della Repubblica ai sensi del secondocomma, siano essenziali per l’attuazione del suoprogramma approvato dalla Camera dei deputati,ovvero per la tuteladelle finalità di cui all’articolo120, secondo comma, il Presidente dellaRepubblica, verificati i presupposti costituzionali,può autorizzare il Primo ministro ad esporre le motivazioni al Senato, che decide entro trentagiorni. Se tali modifiche non sono accolte dalSenato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assolutadei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L’autorizzazione da parte del Presidente dellaRepubblica di cui al quarto comma può avere adoggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dallaCamera dei deputati aisensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra ledue Camere, sollevate secondo le norme deirispettivi regolamenti, inordine all’esercizio dellafunzione legislativa. I Presidenti possono deferire ladecisione ad un comitato paritetico, composto daquattro deputati e da quattro senatori, designati dairispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti odel comitato non è sindacabile in alcuna sede. IPresidenti delle Camere, d’intesa tra di loro, suproposta del comitato, stabiliscono sulla base dinorme previste dai rispettivi regolamenti i criterigenerali secondo i quali un disegno di legge non puòcontenere disposizioni relative a materie per cui sidovrebbero applicare procedimenti diversi”


