ART. 32

ART. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.


Scopri di più da ANPI - Comitato Provinciale di Como ETS

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Lascia un commento